Digital Services Act: le autorità competenti per il settore digitale

di Laura Zoboli

Tratto da “Il Quotidiano Giuridico”, il quotidiano di informazione giuridica del gruppo Wolters Kluwer Italia e curato da Cedam, Utet Giuridica, Leggi d’Italia e Ipsoa.

Nell’ambito della nuova proposta di regolamento in materia di servizi digitali e responsabilità delle piattaforme (il “Digital Services Act”), il capo IV è dedicato alle disposizioni in materia di implementazione e applicazione del regolamento medesimo. In particolare, sono delineate le figure del Coordinatore dei servizi digitali (a livello nazionale) e del Comitato europeo per i servizi digitali e vengono chiarite le competenze della Commissione europea rispetto al Digital Services Act. Un’analisi di dette previsioni è di indubbio rilievo, poiché permette di comprendere le principali questioni procedurali legate all’applicazione del Digital Services Act e ben si colloca nel dibattito in corso circa l’opportunità di introdurre o identificare autorità ad hoc per il settore digitale.

Commissione Europea, Proposal for a Regulation on a Single Market For Digital Services (Digital Services Act) and amending Directive 2000/31/EC (Digital Services Act), 15 dicembre 2020.

In data 15 dicembre 2020, la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento in materia di servizi digitali e responsabilità delle piattaforme, denominata “Digital Services Act” (di seguito, per brevità, “DSA”). Per un’analisi a tutto tondo del contenuto del regolamento, si rimanda al contributo a cura di Silvia Martinelli dal titolo “Digital Services Act: la nuova proposta di Regolamento della Commissione europea per le piattaforme”, pubblicato il 22 marzo 2021.

Nel presente contributo, ci si soffermerà nel dettaglio sulle disposizioni riguardanti l’implementazione e l’applicazione del regolamento, contenute nel capo IV del DSA – focalizzandosi, in particolare, sui profili relativi alle autorità competenti, in ambito nazionale e a livello di Unione europea.

In primo luogo, con riguardo alle autorità nazionali, la sezione I del capo IV della proposta di regolamento precisa che gli Stati membri sono tenuti a identificare una o più autorità responsabili dell’applicazione e dell’esecuzione del DSA. Tuttavia, solo una di dette autorità competenti deve essere designata quale Coordinatore dei servizi digitali (Digital Services Coordinator), risultando di conseguenza responsabile di assicurare il coordinamento a livello nazionale in relazione a tutte le questioni relative al DSA ed essendo chiamata a contribuire all’applicazione e all’attuazione efficace e coerente del regolamento all’interno dell’Unione europea. In linea con tale obiettivo, il DSA stabilisce che i diversi Coordinatori dei servizi digitali cooperano tra loro, nonché con le altre autorità nazionali competenti, con il Comitato europeo per i servizi digitali e con la Commissione europea.

Con riguardo alla giurisdizione, il DSA chiarisce che è competente il Coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro dove è stabilito il prestatore dei servizi di intermediazione. Laddove quest’ultimo non abbia una sede nel territorio dell’Unione europea ma vi offra dei servizi, esso sarà soggetto alla giurisdizione dello Stato membro in cui il suo rappresentante legale risiede o è stabilito. Se un prestatore di servizi non ha designato un rappresentante legale (in contravvenzione dell’articolo 11 del regolamento), allora saranno competenti tutti gli Stati membri e quello che deciderà di esercitare la giurisdizione dovrà informare gli altri Stati membri, così da assicurare il rispetto del principio del ne bis in idem.

Il Regolamento stabilisce altresì regole comuni per i Coordinatori dei servizi digitali. In primo luogo, le autorità designate devono svolgere le loro mansioni in modo imparziale, trasparente e tempestivo. A tal fine, esse devono disporre di adeguate risorse tecniche, finanziarie e umane. Inoltre, le autorità devono essere pienamente indipendenti, restando libere da qualsiasi influenza esterna, diretta o indiretta, e non potendo chiedere né ricevere istruzioni da altre autorità pubbliche o da soggetti privati.

In linea con tale approccio, i Coordinatori dei servizi digitali sono anche tenuti a pubblicare relazioni annuali sulle loro attività. Con riguardo invece alla loro efficienza, si può anche ricordare la facoltà che hanno di partecipare a indagini congiunte – in concerto con altri Coordinatori per i servizi digitali – in relazione alle questioni disciplinate dal DSA.

I coordinatori dei servizi digitali a livello nazionale si vedono poi conferire dal Regolamento poteri specifici tanto di indagine quanto di enforcement e di attuazione delle misure adottate rispetto alle condotte dei fornitori di servizi di intermediazione (detti poteri sono elencati e descritti dall’articolo 41 del regolamento).

Alla luce delle previsioni sinora commentate, il DSA sembra a tutti gli effetti delineare una “super” autorità a livello nazionale, che agisce quale coordinatore e controllore nell’ambito dei servizi digitali, pur non precludendo agli Stati membri di individuare ulteriori autorità operative nel medesimo ambito. Come infatti chiarito dalla stessa Commissione nel Q&A relativo al DSA pubblicato sempre in data 15 dicembre 2020, “Il nuovo Coordinatore dei servizi digitali di ciascuno Stato membro costituirà un importante polo normativo che garantirà la coerenza e la competenza digitale”.

Muovendo ora l’attenzione oltre i confini nazionali, la sezione 2 del capo IV è dedicata al Comitato europeo per i servizi digitali (European Board For Digital Services). Si tratta di un gruppo consultivo indipendente, nell’ambito del quale i Coordinatori dei servizi digitali a livello nazionale nonché la Commissione europea collaborano. Il Comitato può tra l’altro assistere i Coordinatori nazionali tanto fornendo analisi, relazioni e raccomandazioni, quanto coordinando il nuovo strumento per le indagini comuni condotte dai Coordinatori dei servizi digitali.

Volendo poi meglio comprendere il ruolo della Commissione europea rispetto alla supervisione delle piattaforme, si deve evidenziare come l’applicazione del DSA risulti principalmente conferita alle autorità nazionali e, in particolare, ai Coordinatori dei servizi digitali. Tuttavia, tanto i Coordinatori quanto il Comitato europeo per i servizi digitali possono deferire i casi irrisolti alla Commissione che, in tali circostanze, è tenuta a chiedere al Coordinatore dei servizi digitali competente di garantire il rispetto del DSA.

In aggiunta, Il DSA prevede un meccanismo innovativo per monitorare le piattaforme di grandi dimensioni, attribuendo un ruolo diretto alla Commissione europea, che può avvalersi della consulenza e collaborazione dei Coordinatori dei servizi digitali e del Comitato europeo per i servizi digitali. Nel caso di violazioni persistenti, la Commissione – su richiesta del Coordinatore dei servizi digitali competente, su raccomandazione del Comitato, o di propria iniziativa – può poi avviare procedimenti rispetto a piattaforme di grandi dimensioni, così da consentire un rapido intervento nei casi che interessano l’Unione e in cui le piattaforme online presentano rischi sistemici. L’intervento della Commissione è pensato anche per garantire il livello di assistenza necessario per affrontare questioni tecniche e sociali di elevata complessità, che possono risultare dall’operato delle piattaforme online di più grandi dimensioni.

Da ultimo, con riguardo alle sanzioni che si possono imporre, spetta a ciascuno Stato membro stabilirle, in linea con i requisiti stabiliti dal DSA e in modo tale che esse siano proporzionate alla natura e alla gravità della violazione, ma al contempo dissuasive, così da salvaguardare il rispetto del regolamento. Nei casi che coinvolgono le piattaforme di grandi dimensioni, la Commissione può invece imporre sanzioni fino il 6% del fatturato globale del fornitore di servizi di intermediazione.

In aggiunta alle sanzioni, tanto i Coordinatori dei servizi digitali quanto la Commissione europea hanno poi la facoltà di chiedere ai fornitori di servizi di intermediazione l’adozione di azioni immediate, quando ciò risulti necessario. Le piattaforme, dal canto loro, possono assumere impegni finalizzati a porre rimedio alle proprie carenze. Se una piattaforma opera in modo illecito e rifiuta di rispettare obblighi fondamentali – al punto di mettere a repentaglio la vita e la sicurezza degli individui – è poi possibile, in ultima istanza e solo dopo aver coinvolto tutte le parti interessate, chiedere a un tribunale la sospensione temporanea del servizio.

In conclusione, il sistema di enforcement identificato dal DSA pone al centro le autorità competenti a livello nazionale – e, in particolare, i coordinatori dei servizi digitali – ma, allo stesso tempo, ne limita l’autoreferenzialità, tramite il Comitato europeo per i servizi digitali e garantisce la tenuta del sistema a livello UE, attribuendo alla Commissione facoltà che le permettono di potenziare l’applicazione del DSA.